venerdì 24 gennaio 2003

Circolare 231

Oggetto: personale docente e non docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute.




Dipartimento per i servizi nel territorio
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio 2
Prot. N. 231/Dip/U02 Roma, 24 gennaio 2003


Come è noto alle SS.LL. la legge n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria per l'anno 2003) prevede all'art. 35,
comma 5, che "il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo
ad altri compiti, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad
accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'art. 2 bis, comma 2, del Decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157, modificato dall'art. 5 del D.L.vo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla
sede di servizio. Tale Commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo
disposte dall'autorità scolastica".
In attuazione del citato disposto normativo si rende pertanto necessario che le SS.LL., ciascuna per la parte
di competenza, provvedano tempestivamente a disporre detti accertamenti sanitari, tramite i CSA funzionanti
nei rispettivi ambiti territoriali.
A tal fine le SS.LL. vorranno utilizzare gli elenchi a suo tempo compilati a seguito delle note della Direzione
Generale del Personale prot. n. 564 del 23 agosto e n. 151/ segr. del 17 settembre 2002 provvedendo agli
aggiornamenti eventualmente necessari in relazione ad ulteriori collocamenti fuori ruolo o ad intervenute
cessazioni dal servizio. Perché gli accertamenti stessi siano effettuati in maniera programmata e sollecita,
dovranno essere stabiliti opportuni contatti con i responsabili dei Dipartimenti Provinciali del Ministero
dell'Economia e delle Finanze presso i quali operano le predette commissioni (che, come la legge prevede,
sono competenti con riguardo alle sedi di servizio dei docenti) anche allo scopo di acquisire le informazioni
necessarie ad attivare le procedure occorrenti per gli adempimenti di cui trattasi.
Una volta effettuate le visite collegiali e acquisiti i relativi esiti, dovranno essere adottati i provvedimenti
consequenziali.
Qualora il docente sia dichiarato idoneo all'insegnamento dovrà disporsi l'immediata cessazione dal
collocamento fuori ruolo e la restituzione alle attività istituzionali. Si dovrà, pertanto, provvedere ad
assegnare allo stesso una sede provvisoria di servizio mediante l'istituto della utilizzazione e, con
decorrenza dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo, la sede di titolarità; adempimento, questo, che,
come è noto, è materia di contrattazione collettiva sulla mobilità. Se, invece, la Commissione medica
dovesse confermare l'inidoneità alla funzione docente e l'idoneità ai compiti attualmente svolti, nessun
provvedimento dovrà essere adottato, rimanendo valido il contratto già stipulato di utilizzazione in altri
compiti; ferma restando, ovviamente, l'esigenza che i predetti docenti, ritenuti inidonei alla funzione docente,
siano sottoposti a periodiche visite di controllo ( mediamente secondo scansioni annuali) ai sensi e per gli
effetti del comma 5 sopracitato.
E' appena il caso di precisare che l'art. 35, comma 5, trova applicazione anche nei confronti dei docenti che
abbiano chiesto di essere collocati fuori ruolo per ragioni di salute, nel caso in cui il relativo procedimento sia
tuttora in corso.
Le procedure sopra indicate si applicano altresì nei confronti dei docenti dichiarati temporaneamente
inidonei che chiedano di essere utilizzati in compiti diversi da quelli istituzionali.
Per quanto riguarda i nuovi collocamenti fuori ruolo, le SS.LL. vorranno curare che le scuole presso le quali i
docenti verranno utilizzati presentino condizioni tali da assicurare l'impiego proficuo degli stessi ed evitare
l'assegnazione di più di una unità alla stessa scuola.
Quanto sopra precisato, non si esclude che i docenti che ritengano di aver recuperato le proprie condizioni di
salute possano inoltrare volontariamente domanda al CSA competente, per essere sottoposti presso le
rispettive ASL a visita medica al fine di essere dichiarato nuovamente idonei al servizio di istituto ed essere
assegnati alla funzione docente.
Personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario
Il comma 6 del citato art. 35 della legge n.289/2002 prevede che per il personale ATA, dichiarato inidoneo a
svolgere le mansioni (anche parziali) previste dal profilo di appartenenza, non si proceda più al collocamento
fuori ruolo e che i collocamenti già disposti cessino con il 31 agosto 2003.
Tale disposizione comporta la riattribuzione della sede di titolarità dal 1° settembre 2003 al personale già
collocato fuori ruolo con modalità disciplinate in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità.
Si rammenta che anche il personale non docente dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal
profilo di appartenenza, ma idoneo a compiti parziali dello stesso profilo di appartenenza o di altro profilo,
deve essere sottoposto a visite periodiche di controllo al fine di verificare se perdurino o meno le condizioni
che determinarono lo stato di inidoneità.
In relazione a quanto sopra le SS.LL., considerata la particolare disciplina introdotta dall'art. 35 della citata
legge n.289/2002, vorranno costituire, nell'ambito della gestione complessiva delle risorse umane e delle
iniziative di monitoraggio degli organici, un apposito servizio che consenta di tenere costantemente
aggiornate le situazioni del personale scolastico che versi nelle situazioni di cui all'art. 35, comma 5, e di
seguirne i relativi sviluppi.
Questo Ministero, dal canto suo, provvederà a interessare il Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché
le competenti Commissioni provinciali possano fornire ogni utile collaborazione volta a rendere spediti e
funzionali agli adempimenti di questa Amministrazione i controlli di cui trattasi.
Si fa riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, e si prega di tenere informato questo Ministero in ordine alle
iniziative assunte.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO - F.to Pasquale Capo

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.