mercoledì 28 novembre 2007

Proposta CONBS di revisione del CCNI

Proposta di revisione del
Contratto collettivo nazionale integrativo
per i docenti inidonei all'insegnamento
(Novembre 2007)




Art. 1 - Criteri generali

L'USP individua annualmente la localizzazione dei posti disponibili per le utilizzazioni, predispone apposite elenchi provinciali -uno per ogni tipo di utilizzazione come da successivo art. 2- e le sottopone al parere della Commissione sindacale di cui all'art. 24 della Legge n. 463/'78.
Quindi, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, in relazione a specifiche esigenze di servizio, dispone l'utilizzazione.

Art. 2 - Criteri per l'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo

L'utilizzazione del personale docente ed educativo - che per effetto dell'utilizzazione si chiamerà Docente Utilizzato nelle Risorse e ai Servizi – è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto, tenuto conto della preparazione culturale e professionale acquisita dall'interessato e dei titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti. Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale insegnante ed educativo si indicano quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della
scuola, quali:
a.. servizio di biblioteca e documentazione
b.. organizzazione di laboratori
c.. supporti didattici ed educativi
d.. attività relative al funzionamento degli organi collegiali e dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso il Distretto Scolastico, il Consiglio Scolastico Provinciale, l'Ufficio scolastico provinciale (USP) , la Direzione Scolastica Regionale, le Agenzie per lo sviluppo dell'autonomia scolastica /ex-IRRE), il Centro Europeo dell'Educazione, la Biblioteca di Documentazione Pedagogica, o presso gli uffici centrali del
Ministero della Pubblica Istruzione, qualora siti nell'ambito della medesima provincia, previe intese con le istituzioni, uffici ed enti interessati


Art. 7 - Orario di lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico

L'orario di lavoro del personale di cui al presente accordo è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto per l'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Se il docente presta servizio in una scuola, l'orario di servizio è concordato col Dirigente scolastico.

Modalita' di prestazione dell'orario di lavoro

In sede di contrattazione integrativa d'istituto sono disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi

a. Orario di lavoro flessibile
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza ma deve tener conto delle esigenze del docente (in situazione di svantaggio personale). E' possibile anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del docente utilizzato distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.
L'accertamento di entrata e uscita viene effettuato con le stesse modalità usate per i docenti di ruolo.

b. Ritardi, recuperi e riposi compensativi
Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
Se il docente utilizzato, per esigenze di servizio e previo accordo col Dirigente scolastico, presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate alle ferie.
In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.

c. Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali
Se l'istituzione scolastica ha un regime orario articolato su più turni o superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana, il docente utilizzato usufruisce della riduzione d'orario a 35 ore settimanali, parimenti al resto del personale.

d. Ferie
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il docente utilizzato può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque assicurare al docente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio - 31 agosto.
Il docente utilizzato fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del Dirigente Scolastico.

e. Permessi brevi
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al docente utilizzato sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

f. Chiusura della scuola in giornate lavorative
Le modalità di recupero dei pre-festivi e delle giornate feriali di chiusura della scuola vengono concordate con il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico anche ricorrendo al sistema dei recuperi compensativi.

g. Telelavoro
Compatibilmente con le risorse finanziarie delle singole istituzioni scolastiche, possono essere previsti casi di telelavoro.

h. Part time
Il docente utilizzato ha diritto, a domanda, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale


Rapporto di lavoro

Il docente utilizzato nelle Istituzioni scolastiche si rapporta gerarchicamente al Dirigente scolastico; collabora con i docenti curriculari; può partecipare alle attività del POF, accedere al fondo di istituto, aderire alle attività di aggiornamento. Partecipa al Collegio docenti con diritto di voto su quanto è di
propria competenza; gode dei diritti elettorali attivi e passivi nei confronti del Consiglio di Istituto. (*)
Può chiedere di passare, in base ai titoli acquisiti, ad un diverso tipo di utilizzazione di pari contenuto professionale. Non può essere utilizzato, senza il proprio consenso, in compiti diversi da quelli risultanti dal contratto personale.
Il docente utilizzato è pienamente responsabile dello sviluppo e dell'attuazione dei compiti connessi con la sua funzione. Perché la cooperazione con i docenti curriculari abbia piena attuazione, può essere presente nei momenti di progettazione didattico-educativa ai vari livelli degli organi collegiali.
Per i medesimi motivi saranno portate a conoscenza del personale stesso: circolari, ordini di servizio, informazioni sindacali e tutto quanto sia utile per attivare forme di comunicazione che interessano il contesto lavorativo e le relazioni interpersonali.

Trattamento economico

Il docente utilizzato a norma del presente contratto conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato, compresa l'indennità di docenza.

Accesso al fondo d'Istituto

Il personale in questione, se utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al fondo d'Istituto di cui all'art.72 del CCNL 1994/1997 e successive modificazioni, in relazione allo svolgimento, compatibilmente alle nuove funzioni attribuitegli, delle attività previste negli art. 43 e 54 del medesimo contratto. Tali attività non necessariamente devono essere svolte oltre l'orario di lavoro, ma anche all'interno delle 36 ore, costituendo comunque un'intensificazione dell'impegno lavorativo.

Fruizione del diritto alla formazione

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie competenze professionali.
Il docente utilizzato può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze della sua funzione, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, o da enti accreditati.
Il docente utilizzato che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dall'Università o da enti accreditati -anche in qualità di formatore, esperto o animatore- è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Se il numero di ore dei corsi eccede l'orario ordinario giornaliero, il docente utilizzato può richiedere il recupero di tali ore in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica, oppure esse possono essere compensate con l'accesso
al fondo di Istituto.
Il docente utilizzato può usufruire delle 150 ore per il diritto allo studio secondo le modalità previste dalla relativa Ordinanza Ministeriale. Se il docente utilizzato è iscritto a corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.

Per i docenti in servizio fuori dalle scuole si applicano gli stessi principi compatibilmente con le norme in uso nel comparto di utilizzazione.


Art. 8 - Utilizzazione in altra sede

Il docente utilizzato può chiedere in qualsiasi momento dell'anno il trasferimento in altra sede della stessa provincia per esigenze personali e/o per migliorare le condizioni di lavoro.
1. Il personale già collocato fuori ruolo, utilizzato a norma del presente contratto, può chiedere di essere destinato a sede di diversa provincia, qualora sussistano gravi e documentati motivi, a condizione che presso la sede richiesta vi sia l'effettiva necessità di utilizzazione.

2. Nel caso di più richieste di assegnazione per la stessa sede si tiene conto, per quanto applicabili, delle disposizioni vigenti in materia di trasferimenti del personale di corrispondente qualifica in attività di servizio
scolastico.


(*)
Riteniamo che la partecipazione attiva e il diritto di votare dei rappresentanti che decidono le attività della istituzione scolastica di cui si fa parte sia un diritto costituzionale. Esso è dato anche agli studenti e ai docenti supplenti dal

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 7 - Collegio dei docenti
1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno;

Per questo riteniamo che sia da modificare anche la

Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215
Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - CORPI ELETTORALI
Art. 12 - Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.

[Art. 11 - Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato
1. ll personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel comma successivo.
2. Il personale docente che si trova nella situazione di cui al comma precedente e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio di circolo o di istituto.
3. Il disposto dei due commi precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

4. Gli insegnanti comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto. Gli insegnanti psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo alle riunioni dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.]



© CONBS - Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici

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