mercoledì 1 gennaio 2003

Entra in vigore la Legge Finanziaria 2003


Art. 35, comma 5


5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e' sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione e' competente altresi' ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai compiti di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.