lunedì 1 luglio 2013

Commissioni congiunte Istruzione di Senato e Camera

REPLICA del MINISTRO Maria Chiara CARROZZA
davanti alle Commissioni riunite (VII) del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sulle linee programmatiche
Docenti inidonei e Quota96

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La Senatrice Puglisi ed altri hanno posto particolarmente l’accento su due questioni ulteriori relative al personale della scuola, che assumono particolare rilevanza in questo momento contingente : gli inidonei all’insegnamento e il problema dei pensionamenti della scuola, coloro che si trovano alla cd. “quota 96”
L’art. 24 della Legge n. 214/2011, di conversione del D.L. n. 201 del 2011 ha introdotto nuovi requisiti anagrafici e contributivi utili per l’accesso al trattamento pensionistico. I nuovi requisiti anagrafici e contributivi decorrono dal 1° gennaio 2012 e riguardano i soggetti che da quella data maturano i nuovi requisiti. La recente riforma pensionistica, tuttavia, ha fissato come spartiacque tra la vecchia la nuova disciplina pensionistica la data del 31 dicembre 2011. Infatti, sono collocati a riposo secondo la previgente normativa coloro che al 31 dicembre 2011 possedevano uno dei vecchi requisiti anagrafici (65 anni), contributivi (40 anni di anzianità contributiva), quota 96(almeno 60 anni di età e 36 di anzianità contributiva).
Eccezionalmente la legge n. 135 del 2012 ha stabilito che la data del 31 dicembre 2011 fosse posticipata al 31 agosto 2012 per il personale docente risultante in posizione di esubero per l’organico di diritto 2013/2014. Pertanto, solo per il suddetto personale sarà possibile essere collocato a riposo con la vecchia normativa anche se i requisiti previgenti sono stati maturati al 31 agosto 2012 e non al 31 dicembre 2011.
Sarebbe stato opportuno prevedere in considerazione della specialità del comparto scuola una deroga alla disciplina generale e consentire al personale scolastico che avesse maturato i previgenti requisiti nell’anno scolastico 2011/12 andare in pensione nell’anno scolastico successivo secondo la precedente normativa.
Però, non posso sottacere che la misura legislativa da adottare avrebbe (nell’ipotesi più onerosa che possa verificarsi) un costo di circa 103 Milioni di euro, in quanto derivante dal risultato di 3.000 unità moltiplicate per il costo medio del docente (34.500 euro annui). Pertanto, spero si possa lavorare per trovare soluzioni concrete (con l’individuazione anche delle coperture finanziarie) a tale problema, come, del resto, a quello del personale inidoneo all’insegnamento, il cui onere finanziario è pari a circa 93 Milioni di euro.
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