LEGGE 8 novembre 2013, n. 128
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Carrozza, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
TESTO DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104
....
Articolo 15:
....
4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
1) il comma 13 e' abrogato;
2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14»
sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;
3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti
commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma
14»;
b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111 e' abrogato.
5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente
della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le
commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca designato dal
competente ufficio scolastico regionale.
6. (( Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente
al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche
in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19,
commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con
conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro
trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita', della qualifica di
assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o
in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili,
applicazione obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in
ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali previste dalla
legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more
dell'applicazione della mobilita' intercompartimentale e comunque
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale
puo' essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del
presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della
dispersione scolastica ovvero per attivita' culturali e di supporto
alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. ))
7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che
alla data di entrata in vigore del presente (( decreto )) e' gia'
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto a nuova
visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate
secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione
dell'inidoneita'. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di
inidoneita' non sia confermata, il personale interessato torna a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata
la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6. In
tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di
conferma della inidoneita'. Il suddetto personale puo' comunque
chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del
comma 6.
8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai
commi 6 e 7, operati in deroga alle facolta' assunzionali, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica le unita' trasferite e le relative risorse anche ai fini
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.
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