martedì 5 novembre 2013

Dossier del Senato sul decreto in discussione (n.1150)

Ridefinizione della disciplina relativa ai docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute (1) (commi 4-8) 



Il comma 4:
- abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il comma 13 dell’art. 14 del D.L. 95/2012 (operando i necessari coordinamenti nel comma 15), che aveva disposto:
* il transito obbligatorio nei ruoli del personale ATA, con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti (a fronte della possibilità di tale transito prevista dall’art. 19, co. 12-15, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011);
* l’utilizzazione su posti anche di fatto disponibili di assistente tecnico o amministrativo per il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute. 
Si segnala che, a seguito dell’abrogazione dell’intero comma 13 dell’art. 14 del D.L. 95/2012, si potrebbe ritenere opportuno chiarire quale disciplina si applicherà ai docenti dichiarati temporaneamente inidonei alla propria funzione per motivi di salute, di cui tratta l'ultimo periodo del citato comma 13, valendo per il personale permanentemente inidoneo il successivo comma 6 dell'articolo in esame (cfr). 

La relazione tecnica all'A.S. 3396 della XVI legislatura aveva evidenziato che su 3.565 unità di personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di saluti ma idoneo ad altri compiti (a.s. 2010/2011), avevano chiesto di transitare nei ruoli ATA, in virtù di quanto disposto dal D.L. 98/2011, solo 600 unità.
Appare utile ricordare che l’art. 19, co. 12-15, del D.L. 98/2011 ha previsto che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può presentare – entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità – istanza di reimmissione nei ruoli scolastici con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile (co. 12).
Nel caso in cui l’istanza non venga presentata o sia rigettata, è prevista la mobilità intercompartimentale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici e delle università, con mantenimento dell’anzianità maturata e dell’eventuale maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale pensionabile riassorbibile. La mobilità intercompartimentale si realizza nel quadro delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per le amministrazioni interessate (co. 13 e 14).
Il co. 15 ha rimesso ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie del personale
in questione, delle procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché delle qualifiche e dei profili professionali da attribuire al medesimo personale. Ha, altresì, previsto che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze riduce, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, il fondo di cui all'art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008 - si veda infra);

- abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il co. 15 dell’art. 19 del D.L. 98/2011, testé richiamato.
Si ricorda che il comma 15 prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le pubbliche amministrazioni destinatarie del personale di cui al comma 13 (personale permanentemente inidoneo soggetto a mobilità intercompartimentale), le procedure da utilizzare per l'attuazione della mobilità intercompartimentale, nonché le qualifiche e i profili professionali da attribuire al medesimo personale.

Il comma 5 modificato dispone l’integrazione delle commissioni mediche con un rappresentante del MIUR designato dal competente Ufficio scolastico regionale, ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola.

Le commissioni mediche operanti presso le ASL sono previste dall'art. 4 della L. 104/1992, e sono costituite, ai sensi dell'art. 1 della L. 295/1990 da: un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente; due medici, di cui uno scelto tra gli specialisti in medicina del lavoro; un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, dell'Unione Italiana Ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta debbano pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie; un operatore sociale. Va inoltre ricordato che l’art. 20, co. 1, del D.L. 78/2009 (L.
102/2009) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le commissioni sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.

Il comma 6 definisce la normativa a regime per il personale docente che sarà dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute dopo il 1° gennaio 2014.
In particolare, a tale personale si applica, anche in corso di anno scolastico, la procedura di cui all’art. 19, co. 12-14, del D.L. 98/2011 (ante richiamata).

Rispetto alla procedura indicata dalle disposizioni richiamate, si registrano alcune differenze, tant'è che la stessa relazione illustrativa evidenzia che la disciplina a regime “richiama” quella del D.L. 98/2011. 
Inoltre, mentre alcune previsioni già presenti nell'art. 19, co. 12-14, del D.L. 98/2011 sono esplicitamente ripetute nel testo in esame, altre sono assenti. In particolare: 
- è esplicitamente ripetuto che l’assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico avviene su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità: non vi è, invece, alcun riferimento all'assunzione di tale qualifica con priorità nella provincia di appartenenza e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente come invece previsto dal comma 12; - per la mobilità intercompartimentale (2), da attivare in assenza di istanza o nel caso l’istanza non possa essere accolta per carenza di posti disponibili, è previsto (ora) che la stessa riguardi l’ambito provinciale e che possa avvenire anche in deroga alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, mentre il comma 14 dispone che la mobilità si realizza compatibilmente con le facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno della regione della scuola in cui il personale è assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti disponibili. 
Si potrebbe, dunque, ritenere opportuno un chiarimento sul rapporto fra la normativa in esame e quella recata dal D.L. 98/2011. 

Inoltre, in seguito alle modifiche introdotte dalla Camera, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e fino alla conclusione dell'a.s. 2015-2016, lo stesso personale può esser utilizzato per iniziative volte alla prevenzione della dispersione scolastica (incluse quelle di cui all'art. 7 del D.L.), nonché per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

Il comma 7 reca la disciplina transitoria per i docenti che sono già stati dichiarati permanentemente inidonei per motivi di salute alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
In particolare, prevede che tale personale è sottoposto a nuova visita medica entro il 20 dicembre 2013. Ove, all'esito della stessa visita, la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato ritorna a svolgere la funzione docente. Ove, invece, la dichiarazione di inidoneità sia confermata, si applicano le previsioni recate dal comma 6, con decorrenza dei 30 giorni dalla data di conferma dell’inidoneità. Tale personale può comunque chiedere l’applicazione della procedura prevista dal comma 6, senza essere sottoposto a nuova visita medica.
Si potrebbe ritenere opportuno chiarire se la nuova visita medica debba essere richiesta dai docenti interessati, ipotesi alla quale potrebbe far pensare l’ultimo periodo del comma. 

Il comma 8 dispone che il MIUR comunica ogni tre mesi al MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità di
personale trasferite ad altre amministrazioni, e le relative risorse, anche ai fini dell’adozione delle necessarie variazioni di bilancio. Dispone, altresì, che, per i trasferimenti operati in deroga alle facoltà di assunzione, alle amministrazioni riceventi sono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie.
 
(1) Si ricorda che sullo stesso argomento la 7a Commissione del Senato aveva avviato l’esame dei  disegni di legge A.S. 316 e A.S. 728.
(2)  L’istituto della mobilità intercompartimentale è disciplinato dall'articolo 29-bis del D.lgs. 165/2001, il quale stabilisce che, al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con specifico D.P.C.M. venga definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. 

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