lunedì 10 febbraio 2014

RETTIFICA alla Precisazione su compiti legati a FSE e PON

Il MIUR ha emanato una rettifica alla nota Prot. n.: AOODGAI/248 del 10 gennaio 2014 in cui si vietava ai docenti utilizzati in altri compiti di assumere gli incarichi di tutor, facilitatore e referente per la valutazione.
La nota si riferisce a docenti inidonei che siano stati già nominati in tali funzioni.


Prot. n.: AOODGAI/1102      Roma, 7 febbraio 2014

Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
Regioni Obiettivo Convergenza
LORO SEDI

A tutti gli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado
Regioni Obiettivo Convergenza
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)
LORO SEDI

Oggetto: Fondi strutturali europei 2007/2013. Nota prot. AOODGAI/248 del 10 gennaio 2014. Chiarimenti e risposte a quesiti.

In seguito ai chiarimenti offerti con nota prot. AOODGAI/248 del 10 gennaio 2014 ("Fondi strutturali europei 2007/2013. Chiarimenti su affidamento incarichi a personale dichiarato inidoneo all'insegnamento"), sono giunti numerosi quesiti da parte delle Istituzioni scolastiche sul comportamento da seguire nel caso in cui siano stati già nominati docenti inidonei all'insegnamento ma idonei ad altri compiti nei ruoli di referenti per la valutazione e di facilitatori.
Si ritiene, pertanto, opportuno offrire in questa sede alcuni ulteriori chiarimenti.
Con la citata nota è stato precisato, con riferimento ai diversi ruoli previsti nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009, quali incarichi possono essere svolti dal personale docente dichiarato inidoneo all'insegnamento.
In particolare è stato chiarito che per la nomina di referente per la valutazione e  facilitatore è richiesta la qualità di docente mentre per svolgere le funzioni di tutor è possibile appartenere anche al personale ATA.
Tralasciando l'ipotesi di assoluta inidoneità psicofisica a svolgere qualsiasi attività lavorativa con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, è stato affrontato il caso dei docenti dichiarati inidonei all'insegnamento ma idonei ad altri compiti.
La materia è stata recentemente disciplinata dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che all'art. 15 ha previsto che questi ultimi possono essere assunti, su loro istanza, nella qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di  istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di  posti disponibili, presso altre amministrazioni che presentino vacanze di organico.
Alla luce della novella legislativa è stato chiarito che solo i docenti idonei all'insegnamento possono essere nominati referenti per la valutazione e facilitatori mentre i docenti relativamente inidonei, successivamente transitati tra il personale ATA, possono svolgere esclusivamente il ruolo di tutor nei casi previsti dalle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.
Occorre a questo punto precisare che la norma di cui all'art. 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128 sopra richiamata, si applica al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti. Per il personale dichiarato permanentemente inidoneo alla propria  funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, in precedenza, è stata prevista la sottoposizione ad una nuova visita medica all'esito della quale ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale torna a svolgere la funzione di docente, ove l'inidoneità venga confermata, il personale può essere assunto nella qualifica di assistente amministrativo o tecnico o presso altre amministrazioni che presentino vacanze di organico.
Come chiarito dalla Direzione Generale per il personale scolastico di questo Ministero con note prot. AOODGPER 13000 del 3 dicembre 2013 e prot. AOODGPER13220 del 6 dicembre 2013, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal contratto collettivo integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute sottoscritto in data 25/06/2008 (compiti relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola quali ad es. servizio biblioteca, organizzazione laboratori ed altro), anche per le iniziative di cui all'art. 7 del Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2013 n. 128 (dedicato ad "apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica") o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali di supporto alla didattica, anche in reti di distribuzione scolastica.
Data la natura dei compiti che le figure del piano integrato sono chiamate a svolgere ed alla luce delle indicazioni offerte dalla Direzione Generale per il personale scolastico è possibile sostenere che, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti può continuare ad essere impiegato come referente per la valutazione, facilitatore o tutor.  

F.to IL DIRIGENTE
Annamaria Leuzzi

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