sabato 1 marzo 2014

Ordinanza domande di TRASFERIMENTO

Prorogata la scadenza per la presentazione della domanda di mobilità per il personale docente ed educativo al 7 aprile 2014 ore 18.00

Il punteggio per ogni anno di servizio prestato  durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995, dell’art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003 e dell’art. 17, comma 5, del CCNL sottoscritto il 29.11.2007 è di  PUNTI 6



Ordinanza Ministeriale n. 32
Prot. n. 214 Roma, 28.2.2014

MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

 ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall'art. 5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il 14 marzo 2014 nel caso di personale docente, entro il 26 marzo 2014 nel caso di personale A.T.A., ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità.
Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.



Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed  A.T.A. per l’a.s. 2014/2015

ART. 5 – RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O QUALIFICA DI PROVENIENZA

1. Le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di quelle categorie di personale che  cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituiti al ruolo di provenienza. ... il personale docente di cui all’art. 35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289 (finanziaria 2003), il personale di cui all’art. 15 comma 6 e 7 del D.L. n. 104 del 12.9.2013 convertito con modificazioni nella L. 8.11.2013 n. 128 ... è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo. Sono fatte salve, per tali fattispecie, le disposizioni speciali in vigore nelle province autonome.

2. A tal fine il personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità, presenta domanda al competente Ufficio entro i termini stabiliti dall'O.M. sulla mobilità. Il personale docente che cessa dal collocamento fuori ruolo ai sensi del citato comma 5, dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289, ha diritto all'assegnazione con precedenza nella scuola, circolo o istituto in cui prestava servizio, mentre il personale utilizzato in istituzioni diverse da quelle scolastiche ha diritto, subordinatamente al personale di cui prima, all'assegnazione con precedenza ad una scuola da lui indicata nel comune di servizio. Nel caso vi siano più aspiranti allo stesso posto, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda. L’assegnazione deve essere disposta dal competente Ufficio entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili ai fini delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2014/15, garantendo, comunque, all'interessato di produrre istanza di trasferimento qualora, per mancanza di disponibilità, non sia stato possibile assegnare alcuna delle sedi richieste.
Nell'ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e pertanto come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, è assegnato a sede definitiva sui posti residuati prima delle operazioni della terza fase ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale (fasi dei trasferimenti e dei passaggi). Nel caso in cui il personale in questione non abbia ottenuto alcuna sede neanche nel corso dei movimenti, viene assegnato d’ufficio a sede definitiva sui posti che si rendono disponibili dopo i trasferimenti e i passaggi, prioritariamente rispetto al rimanente personale senza sede definitiva. In caso di posti numericamente inferiori al personale restituito o assegnato ai sensi del presente articolo, l’assegnazione della sede definitiva d’ufficio è effettuata a partire dall’ultima posizione in graduatoria. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale docente ed ATA assegnato agli IRRE, all'INDIRE ed all'INVALSI e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.

Altre informazioni

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.