mercoledì 11 novembre 2015

Inidoneità al servizio e sospensione cautelare

Nota chiarimenti dell'USR Veneto in merito all'inidoneità al servizio e alla sospensione cautelare dei docenti.

Articolo di ITALIAOGGI 10.11.2015



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A supporto delle istituzioni scolastiche alle prese con la gestione di pratiche riguardanti l'inidoneità al servizio del personale scolastico, l’Usr per il Veneto, con la circolare 13896 del 30/10/2015, ha cercato di chiarire alcune questioni di non facile interpretazione.

La materia è principalmente regolata dal D.P.R. n. 171 del 27/7/2011.
La normativa distingue tra inidoneità psicofisica permanente assoluta e inidoneità psicofisica permanente relativa.
Nel primo caso, l'amministrazione risolve il rapporto di lavoro, corrispondendo, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso; nel secondo caso, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni equivalenti di altro profilo o area.

Anche nell'ipotesi di inidoneità temporanea al servizio, devono distinguersi due situazioni:
- se si tratta di inidoneità temporanea assoluta, l’Usr ritiene si debba applicare la disciplina delle assenze per malattia (sul punto si veda l'Orientamento Applicativo Aran RAL 517) e, in particolare, l'art. 17 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 ("Assenze per malattia”);
- se si tratta di inidoneità temporanea relativa, si rimanda al CCNI "Inidonei" del 25/6/2008, per la parte ancora compatibile a seguito dell'adozione del D.M. n. 79 del 12/9/2011, della L. 128/2013 e della conseguente nota MIUR n. 13000 del 3/12/2013.

Il citato D.P.R. n. 171/2011 (art. 6) ha previsto e disciplinato un peculiare istituto, connesso ai casi di inidoneità psicofisica del dipendente: la "sospensione cautelare", che può essere disposta, prima che il dipendente sia sottoposto alla visita di idoneità, in presenza di comportamenti o di condizioni fisiche che facciano presumere l'esistenza dell'inidoneità, qualora sussista pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato o degli altri dipendenti o dell'utenza.
Al dipendente sospeso in via cautelare è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi.
L'amministrazione, nello specifico, potrà disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avviare senza indugio la procedura per l'accertamento della inidoneità psicofisica del dipendente.
L'efficacia della sospensione cessa immediatamente qualora, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.

La "sospensione cautelare" potrà essere disposta solo in presenza delle condizioni e dei presupposti previsti della legge: al di fuori di questi casi, il dipendente, rispetto al quale si presume l'inidoneità al servizio, non potrà essere collocato forzatamente in malattia o altrimenti sospeso dal servizio.
La prestazione lavorativa, di norma, può essere interrotta solo in presenza di tassative e motivate ragioni che giustifichino l'assenza del dipendente dal luogo di lavoro, dove questi non solo ha il dovere di fornire la propria prestazione, bensì anche il diritto di espletarla.

L'inidoneità allo svolgimento della funzione per motivi di salute, in particolare, deve risultare da apposito referto prodotto dagli organi medici competenti a seguito di accertamento richiesto dalla stessa amministrazione: la valutazione medica, in quanto tecnica, non è né surrogabile, né sostituibile.

A tale proposito, la Cassazione, con sentenza n. 9346/2011, ha osservato che "è precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell'obbligazione retributiva (Cass. 16 aprile 2004 n. 7300) sia, nel caso di specie, con la norma contrattuale collettiva di cui all'art. 18, comma 3, che espressamente prevede che l'aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato".

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