giovedì 28 aprile 2016

Proposta di legge per la diffusione del libro e per la promozione della lettura

PARERI DELLE COMMISSIONI

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.



VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.
Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che il testo risultante dall’approvazione degli emendamenti è stato inviato alle Commissioni in sede consultiva. Comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti VI, VIII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, indicandone il dispositivo, e che si resta in attesa del parere delle Commissioni I, II, V, IX, X e XII. I testi dei pareri sono in distribuzione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Mercoledì 20 aprile 2016
Finanze (VI)

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1504 e C. 2267, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente;
   condivise pienamente le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende favorire e sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura, nonché promuovere interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri, attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti locali, delle biblioteche pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché dei soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;
   rilevata l'esigenza di sostenere in particolare, anche attraverso strumenti di natura tributaria, le attività di promozione dei libri e della lettura, nonché il settore delle librerie indipendenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 8, il quale inserisce tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche quella del finanziamento delle attività di promozione dei libri e della lettura, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'estensione del contributo del cinque per mille all'attività di promozione dei libri e della lettura dovrebbe decorrere a partire dall'esercizio finanziario 2017, per il periodo d'imposta 2016, in quanto le schede per la scelta del cinque per mille relative all'esercizio finanziario 2016, per il periodo d'imposta 2015, sono già state approvate e pubblicate;
   b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 10, il quale prevede che, per godere del beneficio, ivi previsto, della riduzione del 30 per cento del reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti, il locatore deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di semplificare tale onere di indicazione in dichiarazione, il quale presenta elementi di criticità ai fini della dichiarazione precompilata, in quanto il contribuente, per fruire della predetta agevolazione, dovrebbe integrare il modello precompilato, perdendo l'opportunità di non essere assoggettabile al controllo documentale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
   c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10, il quale attribuisce alle librerie indipendenti i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro, valuti la Commissione di merito se tale agevolazione risulti compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, in considerazione del carattere selettivo della misura, in quanto essa è riservata alle sole imprese che operano nel settore della vendita dei libri i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, e valuti comunque l'opportunità di prevedere la sospensione dell'efficacia della norma, in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   d) sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare in tale ambito che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
   e) con riferimento al comma 4 dell'articolo 10, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione dei criteri per l'accesso alle predetto credito d'imposta, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare come proponente del decreto il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in considerazione della specifica competenza in materia;
   f) con riferimento al comma 2, alinea, dell'articolo 11, il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri determinati al provvedimento, apporta modifiche ad alcune esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge n. 98 del 2011, valuti la Commissione di merito l'esigenza di modificare la formulazione della norma facendo riferimento all'allegato A alla Nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) della legge 28 dicembre 2015, n. 209, ovvero al Rapporto annuale sulle spese fiscali allegato allo Stato di previsione dell'entrata;
   g) con riferimento alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, la quale abroga «l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473», valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire la portata della norma, atteso che il richiamato articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 330 del 1994 non reca alcuna esenzione fiscale, ma si limita a indicare le modalità di applicazione delle detrazioni IRPEF introdotte dal medesimo articolo 3.



PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Mercoledì 20 aprile 2016
Ambiente (VIII)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.
Marco BERGONZI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Lavoro pubblico e privato (XI)

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 1504 e n. 2267, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura;
   apprezzato l'intento del provvedimento, che mira al sostegno e alla promozione della lettura, quale mezzo per la diffusione della conoscenza e della cultura, e alla promozione del libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, quale strumento insostituibile per lo sviluppo dell'autonomia di giudizio e della capacità di pensiero critico;
   rilevato che l'articolo 2 prevede l'adozione con cadenza triennale di un Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, all'interno del quale si inquadrano i Patti locali per la lettura, previsti dall'articolo 3, al fine di definire una programmazione, articolata su vari livelli, degli interventi finalizzati al sostegno della lettura e alla diffusione dei libri;
   segnalata l'opportunità di inserire tra i soggetti aventi un ruolo attivo nelle attività di promozione della lettura anche i centri di educazione permanente degli adulti, valorizzando i compiti da essi attualmente svolti a livello territoriale, in modo da raggiungere tutte le fasce di età della popolazione;
   auspicato l'inserimento nel testo del provvedimento di un preciso riferimento all'esigenza che l'attività di promozione della lettura sia svolta anche nelle carceri, mettendo in condizione i docenti che vi operano di avvicinare i reclusi alla lettura, in modo da favorirne la crescita culturale e il reinserimento sociale;
   osservato che l'articolo 8 introduce misure di incentivo economico alla lettura, prevedendo il rilascio di una carta elettronica per le librerie, dell'importo nominale di 200 euro annui, e di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione;
   considerato che l'articolo 9 dispone l'istituzione del Fondo per la promozione del libro e della lettura, con una dotazione annua di un milione di euro, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali;
   rilevato che l'articolo 11, recante la copertura finanziaria del provvedimento, dispone, tra l'altro, l'abrogazione e la rimodulazione di esenzioni e agevolazioni fiscali indicate nell'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   osservato, al riguardo, che occorrerebbe fare riferimento all'elenco aggiornato delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, contenuto nell'allegato A alla Nota integrativa dello Stato di previsione delle entrate della legge 28 dicembre 2015, n. 209, e che sarebbe opportuno precisare la portata della soppressione, operata dalla lettera a) del comma 2,
  esprime
PARERE FAVOREVOLE.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)

La Commissione inizia l’esame del testo unificato in oggetto.
Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il testo unificato in esame – che la XIV Commissione esamina in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – si compone di 12 articoli e reca interventi finalizzati a:
favorire la diffusione della lettura, quale mezzo per la conoscenza e la cultura;
promuovere i libri, quali strumenti insostituibili per l’autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico;
sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri, attraverso il concorso dello Stato e degli enti locali, secondo il principio di leale collaborazione (articolo 1).
Intende ricordare in proposito che l’ultima pubblicazione ISTAT relativa alla produzione e alla lettura di libri in Italia (del 30 dicembre 2013), evidenzia che i lettori di libri (di 6 anni e più) sono passati dal 46 per cento del 2012 al 43 per cento del 2013 e che il numero di libri letti è modesto: tra i lettori, il 46,6 per cento ha letto al massimo tre libri in 12 mesi, e i « lettori forti », cioè le persone che leggono in media almeno un libro al mese, sono il 13,9 per cento. Una famiglia su dieci (10,3 per cento) non possiede nemmeno un libro in casa; il 64 per cento ne ha al massimo 100.
In base alla medesima pubblicazione, i principali fattori di ostacolo alla lettura dei libri secondo gli editori sono: la mancanza di efficaci politiche scolastiche di educazione alla lettura (44,5 per cento); il basso livello culturale della popolazione (36,6 per cento); politiche pubbliche di incentivazione all’acquisto dei libri inadeguate (35,3 per cento); scarsa promozione dei libri e della lettura da parte dei media (23,4 per cento).
A tale proposito, per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, l’articolo 2 del provvedimento dispone che sia adottato ogni tre anni – con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dei beni culturali, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari – il Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia.
Obiettivi del Piano sono la diffusione dell’abitudine alla lettura, la garanzia di un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale (con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali), la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana, la valorizzazione di buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, la formazione continua e specifica degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del Piano d’azione nazionale, nonché la promozione nelle istituzioni scolastiche la dimensione interculturale e plurilingue della lettura.
Il Piano d’azione nazionale deve inoltre prevedere interventi mirati su specifiche fasce di lettori, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale.
Ai sensi dell’articolo 3, le Regioni e gli altri enti territoriali danno attuazione al Piano d’azione nazionale attraverso la stipula di Patti locali per la lettura – per l’attuazione dei quali sono previsti specifici finanziamenti – prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati, operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura. Inoltre, il Centro per il libro e la lettura (di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171), d’intesa con l’Associazione nazionale comuni d’Italia, rilascia la qualifica di « Città del libro » alle amministrazioni locali in possesso di specifici requisiti, tra i quali la presenza di biblioteche, l’attivazione di un Patto locale per la lettura che preveda la collaborazione continuativa di enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti privati, l’adozione di provvedimenti a sostegno delle librerie indipendenti, il sostegno a programmi per l’avviamento alla lettura in età prescolare e a programmi per la promozione dell’accesso alla lettura da parte di persone a rischio di esclusione sociale, la presenza di un festival letterario di rilievo nazionale.
L’articolo 4 definisce le caratteristiche e gli standard ai quali le biblioteche pubbliche adeguano l’erogazione dei propri servizi. Esse debbono garantire tutti il diritto allo studio, alla ricerca, alla documentazione, all’apprendimento permanente, allo svago, all’informazione e alla conoscenza registrata, nonché l’accesso ai libri, indipendentemente dalla natura dei supporti e dai formati, la conservazione della produzione editoriale nazionale e l’attuazione degli interventi di promozione della lettura di cui agli articoli 2 e 3 per mezzo di un complesso di servizi, attività e programmi organizzati allo scopo.
Si stabilisce altresì che le biblioteche pubbliche sono affidate alla responsabilità e alla gestione di bibliotecari in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1 della legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei beni culturali.
Con l’articolo 5, si prevede che le biblioteche pubbliche si organizzino in Reti di biblioteche, che costituiscono i sistemi bibliotecari, e cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo ove possibile strutture e risorse e coordinando attività e servizi.
Vengono quindi definiti i progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura.
Le Regioni disciplinano, d’intesa con l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.
L’articolo 6 interviene in materia di digitalizzazione, prevedendo che le biblioteche, gli archivi, i musei, le scuole statali di ogni ordine e grado, gli istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. favoriscano la digitalizzazione del loro patrimonio, per assicurarne la conservazione a lungo termine, promuoverne la conoscenza e garantirne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.
Il Servizio bibliotecario nazionale deve assicurare l’accesso aperto, libero e gratuito alle opere presenti anche in formato digitale, nelle raccolte degli istituti e dei soggetti citati e il loro riuso per qualsiasi finalità, purché a ciò non ostino ragioni di sicurezza pubblica o diritti di terzi. I soggetti pubblici possono anche, a specifiche condizioni, stipulare contratti o convenzioni che attribuiscano a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzioni digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico.
Per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione è istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali.
L’articolo 7 è dedicato alla promozione della lettura a scuola. In particolare, le istituzioni scolastiche promuovono l’istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila con il compito di garantire il funzionamento del servizio bibliotecario a livello di rete e di coordinare l’attività dei docenti referenti per la lettura in ciascuna delle scuole associate, in collaborazione con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale.
Si stabilisce altresì il principio che le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, nell’ambito dell’autonomia loro riconosciuta, promuovono la lettura come momento qualificante del percorso didattico ed educativo degli studenti; è a tal fine istituita la Settimana della lettura a scuola, individuata ogni anno dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto di analoghe iniziative a livello europeo.
Al fine di promuovere l’acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’Unione europea, residenti nel territorio nazionale, l’articolo 8 prevede l’assegnazione di una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell’importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l’acquisto di libri, anche digitali, esclusi i libri di testo. La carta – nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui – è assegnata ai contribuenti individuati secondo soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni culturali.
Inoltre, il Centro per il libro e la lettura promuove accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni culturali, di concerto con il Ministro del lavoro.
L’articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, il Fondo per la promozione del libro e della lettura, cui è destinato un milione di euro annui, finalizzato all’attuazione del Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali di cui ai precedenti articoli. La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d’azione nazionale, e accedono alle relative risorse
le biblioteche di cui all’articolo 4, i sistemi bibliotecari di cui all’articolo 5, le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all’attuazione del Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.
L’articolo 10 detta invece misure per il sostegno delle librerie indipendenti, definite imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.
Dall’anno d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge e per i successivi quattro anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Inoltre, con medesima decorrenza e durata, alle librerie indipendenti i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l’attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.
I criteri per l’accesso a tali agevolazioni sono definiti con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dei beni culturali.
Alle librerie indipendenti che assicurano un servizio di qualità caratterizzato da un’offerta ampiamente diversificata di libri, che impiegano personale qualificato e che realizzano nel territorio iniziative di promozione culturale, può inoltre essere riconosciuta la qualifica di « libreria di qualità».
L’articolo 11 reca le norme di copertura finanziaria del provvedimento, mentre l’articolo 12 le disposizioni finali.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
Mercoledì 27 aprile 2016

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e abb., recante «Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura»;
   rilevato che il testo unificato è riconducibile, principalmente, alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente;
   segnalato, al riguardo, che, con le sentenze numero 478 del 2002 e 307 del 2004, la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;
   evidenziato che le disposizioni del provvedimento sono riconducibili, altresì, alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ex articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e alla materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   sottolineato che l'articolo 9 della Costituzione prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione;
   preso atto che all'articolo 10, al comma 5, si prevede il riconoscimento della qualifica di «libreria di qualità», da parte del Centro per il libro e la lettura, alle librerie indipendenti che assicurano un'offerta ampiamente diversificata di libri, impiegano personale qualificato e realizzano iniziative di promozione culturale e, al contempo, al comma 6, si prevede che siano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a disciplinare le «modalità di riconoscimento» della qualifica di libreria di qualità, oltre che le misure per favorire l'operatività nel territorio di tali librerie;
   rilevato, al riguardo, che appare necessario chiarire come si raccordino i compiti affidati al Centro per il libro e la lettura e alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di riconoscimento della qualifica di «libreria di qualità»,
  esprime
PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
   all'articolo 10, commi 5 e 6, si valuti l'opportunità di chiarire come si raccordino i compiti affidati al Centro per il libro e la lettura e alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di riconoscimento della qualifica di «libreria di qualità».



PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Giustizia) (II)
Mercoledì 27 aprile 2016

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Vanna IORI (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, recante « Disposizioni per la diffusione del
libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura ».
Segnala che, come stabilito dall’articolo 1, il provvedimento persegue l’obiettivo di favorire e sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura, nonché di promuovere il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, quale strumento insostituibile per l’autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico.
Fa presente che, a tale scopo, l’articolo 2, al comma 1, prevede l’adozione, ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, del Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura, garantendo gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia.
Rammenta che l’adozione del Piano d’azione nazionale, come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo, è preceduta dall’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che il comma 5 dell’articolo 2 dispone che il predetto Piano, anche al fine di prevenire o contrastare fenomeni di esclusione sociale, prevede interventi mirati su specifiche fasce di lettori, tra i quali, la popolazione detenuta.
Segnala, in particolare, che come stabilito dal successivo comma 6, lettera b), il Piano contiene indicazioni circa le azioni da avviare per promuovere la lettura nei luoghi di detenzione a favore della popolazione detenuta, con specifico riferimento agli istituti penali minorili nazionali.
Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.
Vittorio FERRARESI (M5S), pur ritenendo condivisibili gli obbiettivi perseguiti dal testo unificato in esame, sottolinea come gli stessi siano, di fatto, inattuabili, in ragione dell’esiguità delle risorse stanziate.
Ciò premesso, preannuncia l’astensione dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
Mercoledì 27 aprile 2016

 La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura» (C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa),
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira a favorire e sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e a promuovere il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, riaffermandone il valore come strumento insostituibile di conoscenza e formazione culturale;
    in particolare, l'articolo 4 prevede la possibilità di accesso a distanza a pubblicazioni e documenti digitali contenuti nelle biblioteche pubbliche, nel luogo e nel momento scelti dall'utente, nei rispetto della normativa in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali e sicurezza pubblica; il medesimo articolo prevede altresì che le biblioteche pubbliche promuovano attività e servizi finalizzati ad alfabetizzare l'utente all'uso delle tecnologie dell'informazione più diffuse e ad istruire l'utente sulle tecniche di ricerca dell'informazione;
    l'articolo 6 prevede la digitalizzazione del patrimonio di biblioteche, archivi, musei, scuole statali di ogni ordine e grado, di istituti per la conservazione e la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro, della RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di ogni società del medesimo gruppo; l'articolo precisa che la digitalizzazione deve essere eseguita utilizzando standard aperti e idonei alla piena interoperabilità dei formati dei file e dei metadati nel contesto del web semantico, affidando al Servizio bibliotecario nazionale l'armonizzazione e l'integrazione dei progetti di digitalizzazione del patrimonio librario, nonché il compito di assicurare l'accesso aperto, libero e gratuito da parte degli utenti;
    appare ampiamente condivisibile l'obiettivo di diffusione della lettura come elemento chiave per la piena formazione culturale della persona e appare altresì apprezzabile il sostegno alle nuove modalità di fruizione del libro, nella pluralità di supporti in cui il prodotto editoriale può essere accolto grazie alle nuove tecnologie;
    appare altresì pienamente condivisibile la previsione di standard aperti e interoperabili per garantire il massimo grado di libertà dell'utente nella fruizione del prodotto editoriale,
  esprime  PARERE FAVOREVOLE.


X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attivita` produttive, commercio e turismo)
Mercoledì 27 aprile 2016

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto. Veronica TENTORI (PD), relatrice, illustra il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, trasmesso dalla Commissione di merito. Il testo unificato in esame è composto da 12 articoli.
L’articolo 1 dispone che la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, promuovendo interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri; a tal fine, lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella presente legge.
L’articolo 2 dispone che, per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, viene definito ogni tre anni il Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura, che garantisce gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Tale piano risponde alle finalità definite nel comma 3 del medesimo articolo, tra le quali, segnalo la diffusione dell’abitudine alla lettura, la garanzia di un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali, la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana e delle buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale e, in particolar modo, tra istituzioni pubbliche ed associazioni professionali del settore librario e, infine, la promozione della formazione degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del suddetto Piano d’azione nazionale e della dimensione interculturale e plurilingue della lettura nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Il comma 7 del suddetto articolo affida il coordinamento e l’attuazione delle attività del Piano d’azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, al Centro per il libro e la lettura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. All’articolo 2 segnalo in particolare, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 2: in base a tale disposizione le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l’industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l’individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un’origine forestale ecologicamente responsabile.
L’articolo 3 stabilisce che le regioni e gli altri enti diano attuazione al Piano d’azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura.
Inoltre, i commi da3a5 dettano disposizioni riguardanti il Centro per il libro e la lettura che provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all’attuazione dei Patti locali per la lettura e che, d’intesa con l’Associazione nazionale comuni d’Italia, rilascia la qualifica di « Città del libro » alle amministrazioni locali che dispongono dei requisiti richiesti.
L’articolo 4 reca disposizioni sulle biblioteche pubbliche, che adeguano l’erogazione dei propri servizi alle caratteristiche determinate dal decreto del ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
L’articolo 5 riguarda i sistemi bibliotecari, ovvero reti di biblioteche che cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo possibili strutture e risorse. Il comma 2 del suddetto articolo prevede che i sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura. Il comma 3 affida all’Istituto Centrale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), l’individuazione dei servizi la cui dimensione ottimale coincide con l’ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti. Il comma 4 del medesimo articolo prevede che le regioni disciplinano, d’intesa con l’ICCU, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi
bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.
L’articolo 6 reca disposizioni sulla digitalizzazione delle collezioni di biblioteche, affidando al servizio bibliotecario nazionale il compito di assicurare l’accesso aperto alle opere presenti anche in formato digitale, dettando altresì i requisiti dei contratti o convenzioni che i soggetti pubblici possono stipulare per attribuire a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzione digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico.
L’articolo 7 detta disposizioni per la promozione della lettura a scuola, prevedendo, tra l’altro, al comma 4 che, per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione.
Viene, altresì, istituita, al comma 8 del medesimo articolo, la Settimana della lettura a scuola, cui partecipano ogni anno le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura.
L’articolo 8, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, contiene disposizioni per promuovere la lettura e l’acquisto di libri, prevedendo, a tal fine, una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017 di importo nominale di 200 euro annui, che può essere può essere utilizzata per l’acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
Il successivo articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all’attuazione del Piano d’azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali disciplinati dalla presente legge, la cui gestione è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d’azione nazionale, autorizzando a tal fine la spesa di un milione di euro annui.
L’articolo 10, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, reca misure per il sostegno delle librerie indipendenti, ovvero di imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.
L’articolo 11 reca le norme di copertura finanziaria. Infine, l’articolo 12 contiene disposizioni finali.
Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.


XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
Mercoledì 27 aprile 2016
(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Elisa MARIANO (PD), relatrice, fa presente che il testo unificato all’esame della Commissione, approvato lo scorso 6 aprile dalla VII Commissione (Cultura) al termine di un esame durato oltre due anni, si compone di 12 articoli.
(...)
L’articolo 7 prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono l’istituzione di Reti di biblioteche, individuando una scuola capofila in cui operi personale in possesso di idonee qualifiche professionali nella gestione di servizi di biblioteca, documentazione, competenze informative e promozione della lettura.
(...)
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere anche sulla base dei contributi che dovessero emergere dagli eventuali interventi dei componenti della
Commissione.
Mario MARAZZITI, presidente, in considerazione della ripresa dei lavori dell’assemblea, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.

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