mercoledì 25 giugno 2008

CCNI INIDONEI 2008


CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DICHIARATO INIDONEO ALLA SUA FUNZIONE PER MOTIVI DI SALUTE - ARTT. 4 COMMA 2 E 17 COMMA. 5 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 29 NOVEMBRE 2007


L'anno 2008, il giorno 25 del mese di giugno , in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa

TRA
la delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva nazionale integrativa

ED
i rappresentanti delle OO.SS. FLC Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, SNALS-Confsal e Federazione Gilda - UNAMS firmatarie del CCNL 29 novembre 2007
VIENE CONCORDATO
ai sensi del comma 2 dell'art. 4 e del comma 5 dell’art. 17 del contratto collettivo nazionale del personale della scuola del 29 novembre 2007, il seguente contratto collettivo nazionale integrativo.


Art. 1
(Criteri generali)

L’utilizzazione del personale della scuola a tempo indeterminato riconosciuto permanentemente o temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altro proficuo lavoro, va effettuata tenendo conto di quanto esplicitato nella certificazione medico collegiale e ricercando le forme più appropriate per favorire l’incontro tra competenze e aspirazioni dei singoli lavoratori, con le esigenze della scuola.

Art. 2
(Personale docente ed educativo)

1.    Il personale docente ed educativo a tempo indeterminato, riconosciuto permanentemente inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni, è iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall’articolo 3, comma 127, della legge 244/2007, ai fini dell’eventuale, successiva mobilità, anche intercompartimentale, da disporre con gli strumenti e le modalità definiti dai commi 124 e 125 del citato articolo 3 della legge 244/2007.
2.    Il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda:

a)    essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell’ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro;
b)    essere dispensato dal servizio per motivi di salute.
3.    Il personale docente ed educativo che alla data di stipula del presente contratto si trova collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti, è confermato nell’utilizzazione in atto e iscritto nel predetto ruolo ad esaurimento. Al momento dell’eventuale attivazione delle procedure di mobilità di cui al precedente comma 1 e a conclusione del relativo iter, detto personale potrà rinunciare ad avvalersi di tale procedura ed essere, quindi, dispensato dal servizio per motivi di salute.
4.    Il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.
5.    L'inidoneità allo svolgimento della propria funzione per motivi di salute deve risultare da apposito referto medico rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica presso il MEF territorialmente competente. A tal fine il Dirigente Scolastico, anche su istanza dell’interessato, richiede all'autorità sanitaria di pronunciarsi sull'idoneità fisica o meno allo svolgimento delle funzioni di istituto, precisando se l'infermità riscontrata sia permanente ovvero temporanea e se l'interessato sia da considerare idoneo allo svolgimento di funzioni diverse da quelle d'istituto, con eventuale esclusione di talune attività ritenute incompatibili con lo stato di salute del soggetto.
6.    Il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, dispone a domanda dell’interessato/a l'utilizzazione temporanea o permanente, con le modalità definite al successivo art. 3.
7.    L'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato, ovvero anche in altra provincia nei casi previsti dal successivo articolo 9.
8.    Il posto resosi vacante o disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità permanente o temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.
9.    Il personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo e utilizzato ai sensi del successivo art. 3  conserva la titolarità della propria sede di servizio.

Art. 3
(Modalità e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo)

1.     L'utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo).
Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell’interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
-      servizio di biblioteca e documentazione;
-      organizzazione di laboratori;
-      supporti didattici ed educativi;
-      supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
-      attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.
2.     L'utilizzazione del personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria e tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l’USP o presso l’USR, o presso gli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i soggetti interessati.
3.     In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale.





Art. 4
(Modalità e ambiti per l'utilizzazione del personale A.T.A.)

1.     L'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia essa temporanea che definitiva, è disposta nell'ambito dello stesso circolo o istituto, sulla base delle certificazione medico collegiale, tenendo anche conto della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. L'utilizzazione conformemente a quanto previsto nel CCNI sulle utilizzazioni può essere disposta a domanda anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.
2.     Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola.
3.     L’Amministrazione terrà conto di situazioni particolari di concentrazione di più inidonei nella stessa Istituzione scolastica al fine di assicurare la funzionalità delle Istituzioni scolastiche stesse.
Art. 5
(Utilizzazione presso amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione)

1.     L'utilizzazione del personale docente ed educativo presso amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione può essere disposta solo a domanda dell’interessato.

Art. 6
(Provvedimento di utilizzazione e relativa decorrenza)

1.     Il contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione di cui al presente CCNI deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 17 del C.C.N.L. del personale della scuola 29 novembre 2007. Qualora il termine di 30 giorni non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.
2.     Il contratto che regola l'utilizzazione, avendo carattere modificativo dei contenuti del rapporto, non può avere efficacia retroattiva.
3.     Il collocamento fuori ruolo per il personale docente ed educativo di cui al presente contratto, a norma dell'art. 518 del D.L.vo 297/94, può essere disposto soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Art. 7
(Verifica dello stato di inidoneità)

1.     Qualora a seguito di verifica disposta d’ufficio o a domanda dell’interessato venga accertato il venir meno della causa che ha determinato l'inidoneità, il docente è restituito al ruolo di provenienza secondo le procedure previste dal CCNI sulla mobilità.
2.     Nell’anno scolastico in corso all’atto della verifica, l’interessato è utilizzato nella scuola di servizio o, se utilizzato presso Uffici dell’Amministrazione, in una istituzione scolastica a richiesta.

Art. 8
(Orario di lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico)

1.     L'orario di lavoro del personale di cui al presente contratto è di 36 ore settimanali. L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola. Analogamente si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi, sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29 novembre 2007.
2.     Il personale utilizzato a norma del presente contratto conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato.
3.     Il personale utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al salario  accessorio e al fondo d'istituto di cui all'art. 84 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione di istituto, compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli.
4.     Il personale utilizzato ai sensi del presente contratto, ha diritto, a domanda, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5.     Al personale inidoneo utilizzato è assicurato il diritto alla partecipazione, in orario di servizio e previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, alle iniziative di formazione promosse dall'amministrazione, dall'università o da enti accreditati. Qualora il numero delle ore dei corsi ecceda l'orario giornaliero di servizio, il personale ha diritto al corrispondente recupero compensativo.

Art. 9
(Utilizzazione in sede di diversa provincia)

1.     Il personale collocato fuori ruolo, che chiede di essere utilizzato a norma del presente contratto, può chiedere di essere destinato anche a sede di diversa provincia, a condizione che presso la sede richiesta vi sia l'effettiva necessità di utilizzazione.
2.     In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale.

Art. 10
(Clausole da inserire nel contratto individuale di lavoro)

1.     Le disposizioni che precedono vanno puntualmente richiamate nel contratto individuale al fine di rendere edotto il contraente sulle modalità di utilizzazione e sulle clausole che regolano il nuovo rapporto di servizio.


Art. 11
(Disposizioni finali)
1.     La materia di cui al presente contratto è rivista, su richiesta della parti, in relazione ad eventuali nuovi interventi legislativi o contrattuali.
2.     La materia di cui al presente contratto è oggetto di informazione preventiva secondo quanto previsto agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.

 


Per l’Amministrazione                                                                             Per le Organizzazioni Sindacali


________________________                                         F.L.C.- C.G.I.L. _________________________________


_______________________                                           C.I.S.L. Scuola _________________________________


                                                                                          U.I.L. Scuola  __________________________________


                                                                    S.N.A.L.S. – C.O.N.F.S.A.L. _________________________________
                                                                                   
                                                                                    GILDA – UNAMS_________________________________


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