lunedì 11 novembre 2013

Conversione in legge del DL 104 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 


La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1

   1. Il decreto-legge 12 settembre  2013,  n.  104,  recante  misure
urgenti  in  materia  di  istruzione,  universita'  e   ricerca,   e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 novembre 2013

                                NAPOLITANO

                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
                                Carrozza,  Ministro  dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca
                                Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

TESTO  DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE  12 SETTEMBRE 2013, N. 104
....
Articolo 15:
....
4. A decorrere dal 1º  gennaio  2014  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
      1) il comma 13 e' abrogato;
      2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14»
sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;
      3) al secondo periodo del comma 15,  le  parole  «dai  predetti
commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti:  «dal  predetto  comma
14»;
    b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 e' abrogato.
  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneita' del personale docente
della  scuola  alla  propria  funzione  per  motivi  di  salute,   le
commissioni mediche sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri  per
la   finanza   pubblica,   da   un   rappresentante   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  designato  dal
competente ufficio scolastico regionale.
  6. (( Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente
al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo  alla  propria  funzione
per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si  applica,  anche
in corso d'anno scolastico, la  procedura  di  cui  all'articolo  19,
commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.   111,   con
conseguente assunzione, su  istanza  di  parte  da  presentare  entro
trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita', della qualifica  di
assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di  istanza  o
in ipotesi di istanza non accolta per carenza di  posti  disponibili,
applicazione obbligatoria  della  mobilita'  intercompartimentale  in
ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di
organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali  previste  dalla
legislazione  vigente,  con  mantenimento  del  maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti.  Nelle  more
dell'applicazione della  mobilita'  intercompartimentale  e  comunque
fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale  personale
puo' essere utilizzato per le iniziative di cui  all'articolo  7  del
presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione  della
dispersione scolastica ovvero per attivita' culturali e  di  supporto
alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. ))
  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che
alla data di entrata in vigore del presente ((  decreto  ))  e'  gia'
stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto  a  nuova
visita da  parte  delle  commissioni  mediche  competenti,  integrate
secondo le previsioni di cui al comma 5, per  una  nuova  valutazione
dell'inidoneita'. In esito a detta visita, ove  la  dichiarazione  di
inidoneita' non sia confermata,  il  personale  interessato  torna  a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata
la precedente dichiarazione di inidoneita' si applica il comma 6.  In
tal caso i 30 giorni di cui  al  comma  6  decorrono  dalla  data  di
conferma della  inidoneita'.  Il  suddetto  personale  puo'  comunque
chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione  del
comma 6.
  8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo  di  cui  ai
commi 6 e 7,  operati  in  deroga  alle  facolta'  assunzionali,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  trasferite
alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il  Ministero  dell'istruzione  dell'universita'  e   della   ricerca
comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica le unita' trasferite e le relative  risorse  anche  ai  fini
dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

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