domenica 8 dicembre 2013

SOTTOSCRIZIONE DEI MODELLI "A" e "B"

In questi giorni sta arrivando nelle scuole la C.M. 13000 con l'invito a sottoscrivere uno dei due modelli allegati.
Il gruppo Conbs dà la propria interpretazione



1 - Il modello A è per chi aderisce subito alla mobilità nel RUOLO ATA

2 - Il modello B è per chi NON VUOLE SOTTOPORSI A VISITA DI CONTROLLO e ACCETTA SUBITO LA MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE. Tale scelta, per quanto preveda l’utilizzazione temporanea nei compiti dell’art. 7 (*), potrebbe portare a una mobilità immediata in Ministeri, Enti Locali, Consorzi, ecc. nella eventualità che si proceda speditamente al censimento dei posti e a stabilire tabelle di compatibilità per i titoli di accesso.
Ci sono dubbi interpretativi se il "paragrafo a capo" e il quadratino vicino all'espressione "ai sensi dell’art. 15" stiano ad indicare un’opzione che si può scegliere o meno. Secondo un’interpretazione, lasciando il quadratino in bianco si dichiarerebbe soltanto la non disponibilità a sottoporsi a visita. Però "l'oggetto" della dichiarazione non lascia intravedere questa possibilità e non si può prevedere come sarà interpretata dagli uffici riceventi.

3 – Chi sceglie di non firmare ALCUN MODULO è soggetto alla CHIAMATA A VISITA che potrebbe arrivare anche in tempi rapidi.
In questo caso specifico la Commissione Medica si potrà esprimere (soltanto) circa la IDONEITÀ O NON IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO
> Nel caso di riacquistata IDONEITÀ si tornerà immediatamente in cattedra
> Nel caso di riconferma della INIDONEITÀ ci si troverà di fronte ad una alternativa simile a quella richiamata dai precedenti punti 1 e 2 :
- optare per la mobilità interna in ruolo ATA
- optare per la mobilità esterna.
Ma dopo la visita si apre anche la possibilità di rimanere fino ad agosto 2016 con mansioni e sede attuali oppure essere utilizzati per i compiti dell'Art. 7 (*).

Ci pare probabile che la scelta del modello B sia equiparata ad un effettivo impegno sia nei confronti della mobilità sia nei confronti dell'utilizzazione nelle mansioni previste dall'art. 7 (*). Perciò riteniamo che lo debba firmare solo chi non vuole sottoporsi a visita oppure chi è deciso alla scelta della mobilità intercompartimentale.

Chi invece preferisce temporeggiare con l'utilizzazione attuale (per due anni) e spera in un miglioramento del quadro generale o in una qualche revisione della normativa, NON DEVE FIRMARE alcunché.

Nel caso (già verificatosi) che per una restrittiva interpretazione delle norme o per una eccessiva "intraprendenza" di qualche dirigente vengano fatte pressioni per la firma di uno dei moduli, si può sottoscrivere e consegnare la dichiarazione qui riportata:


All'UST di ………………….
Al DS del …………………………………………………

In riferimento a quanto richiesto da codesto Ufficio in data ................. prot. ............... , il/la sottoscritto/a ……………….
riscontra elementi di scarsa chiarezza nella L. 128/2013, nella C.M. 13000 e nelle effettive intenzioni del legislatore.
Sospende pertanto ogni sua scelta fino al momento in cui verrà emesso dagli appositi uffici del Ministero l’annunciato decreto attuativo che spieghi i procedimenti e le conseguenze delle scelte, altrimenti fatte alla data odierna senza le più elementari garanzie di trasparenza.
Nel frattempo qualsiasi iniziativa l'Amministrazione intenda prendere nei confronti del/della sottoscritto/a, viene dallo/a stesso/a interpretata con ampia riserva di impugnazione che esclude ogni disposizione all'acquiescenza e/o accettazione tacita.

In fede
data e firma


(*)  Articolo 7
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, per le scuole di ogni ordine e grado.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, le linee guida in materia di metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.

3. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.

3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell’attività motoria nel piano dell’offerta formativa extracurriculare.

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