giovedì 26 gennaio 2017

Proposta di legge per la diffusione del libro e per la promozione della lettura

DISCUSSIONE IN V COMMISSIONE (Bilancio, tesoro e programmazione)
(Aggiornamento al 9 Febbraio 2017 nei Commenti)
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, osserva che il provvedimento in esame, risultante dall'abbinamento di due proposte di legge di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura e non è corredato di relazione tecnica. È oggetto dell'esame il testo unificato delle richiamate proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame finora svolto in sede referente presso la Commissione cultura.
  Esaminando le norme che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia quanto segue.
  In merito all'articolo 2, che prevede un Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, osserva che la norma sembra assumere una natura essenzialmente programmatica e pertanto non appare agevole determinarne gli effetti finanziari di carattere immediato e diretto. Tuttavia, poiché viene previsto che il piano d'azione nazionale deve garantire gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione, andrebbe chiarito in quali forme e secondo quale programmazione finanziaria debba essere assicurata la realizzazione delle predette finalità. In particolare, per quanto attiene alle modalità di finanziamento, nel rinviare alle successive considerazioni riferite agli articoli 9 e 11, evidenzia la necessità di acquisire elementi volti a chiarire se il Piano debba essere realizzato entro i limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 9 (1 milione di euro annui) ovvero se concorrano a tale realizzazione anche ulteriori risorse, tenuto conto degli stanziamenti complessivamente previsti dall'articolo 11, pari a 7 milioni di euro nel 2016 e a 65 milioni di euro nel 2017. In questa seconda ipotesi, ritiene che andrebbe precisato entro quali limiti tali ulteriori risorse debbano essere destinate alle finalità in esame, posto che non viene definito dal testo un limite complessivo di spesa per la realizzazione del Piano in questione.
  Riguardo all'articolo 3, che disciplina i patti locali per la lettura e il conferimento del titolo «Città del libro», rileva che le norme in esame stabiliscono espressamente che le Regioni e gli enti territoriali debbano prevedere «specifici finanziamenti» per l'attuazione del Piano nazionale del libro. Pur tenendo conto dei vincoli finanziari complessivi previsti per gli enti territoriali in base alla vigente normativa, osserva che la formulazione adottata pone a carico dei medesimi enti obblighi suscettibili di determinare nuove spese.
  In merito alla sostenibilità di tali spese nell'ambito dei complessivi vincoli finanziari cui detti enti sono sottoposti ritiene dunque che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.
  Con riguardo agli articoli 4 e 5, in materia di biblioteche pubbliche e sistemi bibliotecari, osserva che le disposizioni prevedono la definizione di standard e obiettivi comuni di servizio a carico di soggetti pubblici. Ritiene pertanto necessario acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a definire l'impatto finanziario delle disposizioni alla luce delle specifiche esigenze di adeguamento ai predetti standard delle amministrazioni interessate.
  In merito all'articolo 6, che reca disposizioni sulla digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e altri istituti, osserva che le attività di digitalizzazione del patrimonio librario previste dalla norma appaiono assumere carattere potenzialmente oneroso. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a verificare se i progetti in questione possano trovare attuazione entro il limite delle risorse derivanti da una quota delle entrate da sanzioni previste dalla normativa vigente per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali, come indicato dal comma 6, e se tale utilizzo possa pregiudicare altre finalità previste a legislazione vigente. Va inoltre considerato che tali entrate, essendo collegate all'accertamento delle infrazioni, non rivestono caratteri di certezza, anche per quanto attiene alla relativa proiezione temporale: considera quindi opportuno verificare l'idoneità delle risorse in questione a finanziare le iniziative previste dall'articolo in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 6), rileva che la norma prevede l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per provvedere al finanziamento delle iniziative di digitalizzazione delle collezioni di biblioteche e di altri istituti. Al medesimo capitolo è imputata una quota non inferiore al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali, di cui all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941. In proposito considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di destinare a tale finalità i suddetti importi, posto che le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 sono versate, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
  Evidenzia inoltre che nella disposizione in esame non viene indicata a chi spetti il compito di provvedere alla determinazione dell'ammontare della quota delle sanzioni di cui all'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 da imputare all'istituendo capitolo.
  Segnala infine la necessità di prevedere espressamente il versamento degli importi derivanti dalle menzionate sanzioni all'entrata del bilancio dello Stato per la loro successiva riassegnazione al capitolo previsto dalla disposizione in commento. Sui predetti aspetti reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
 Riguardo all'articolo 7, che reca disposizioni sulla promozione della lettura a scuola, osserva che la norma sembra suscettibile di determinare effetti onerosi a carico delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento ai seguenti aspetti: la presenza di personale qualificato per la gestione di servizi di biblioteca all'interno delle scuole capofila (comma 1); la definizione di standard minimi delle sedi, del personale, delle raccolte, dell'accessibilità, delle prestazioni ed attività delle biblioteche scolastiche (comma 2); la previsione di percorsi di formazione ed alfabetizzazione da parte delle biblioteche scolastiche (comma 5).
  In riferimento ai predetti aspetti, considera opportuno indicare le risorse con cui si prevede di far fronte alle predette attività nonché i soggetti a carico dei quali le relative spese dovrebbero gravare.
  Infine, per quanto attiene all'istituzione della «Settimana della lettura a scuola», considera necessaria una conferma in merito alla possibilità che alle iniziative collegate al suo svolgimento si possa far fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, che reca disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto dei libri, relativamente alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, che prevedono l'assegnazione di una carta elettronica per le librerie, evidenzia che le disposizioni accordano l'agevolazione all'interno di un limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui. Nel rilevare che non viene specificata la decorrenza della predetta autorizzazione di spesa, che dovrebbe peraltro riguardare gli esercizi dal 2017, tenuto conto della decorrenza della relativa agevolazione, osserva che la norma rinvia ad un decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione ed utilizzo della carta. Non ha osservazioni da formulare in proposito, nel presupposto che la procedura di assegnazione e fruizione sia idonea a garantire il rispetto del predetto limite di spesa.
  Quanto al comma 5, che include la promozione dei libri e della cultura tra le finalità cui possono essere riferite le opzioni del 5 per mille, ritiene che andrebbe chiarito se tale inclusione sia compatibile con gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente per il finanziamento della misura del 5 per mille.
  La disposizione di cui al comma 6, che prevede un'estensione del regime fiscale agevolato, sotto forma di credito d'imposta in favore di alcuni soggetti, è suscettibile di determinare effetti onerosi in termini di minor gettito. In proposito ritiene opportuno acquisire i relativi dati ai fini di una stima di tali effetti, tenuto conto che non è prevista l'attribuzione del beneficio entro un limite massimo di spesa. Tali dati appaiono necessari anche al fine di verificare la congruità dell'onere complessivo derivante dall'attuazione della proposta in esame, come indicato all'articolo 11.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 2, segnala la necessità di indicare l'anno a decorrere dal quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assegnazione della carta elettronica per l'acquisto di libri. In relazione a quanto previsto dal comma 1, ovvero che le carte sono assegnate a partire dal 1o gennaio 2017, ritiene che anche l'autorizzazione di spesa debba decorrere dal medesimo anno 2017. Sul punto considera necessario acquisire il parere del Governo.
  Riguardo all'articolo 9, che prevede l'istituzione del Fondo per la promozione della lettura, rileva che la spesa autorizzata per l'istituzione del Fondo viene riferita alle finalità del Piano d'azione nazionale e dei Patti locali. Poiché l'utilizzo per tali finalità è ricondotto al limite delle risorse del Fondo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale reputa opportuna una conferma, che le procedure di accesso al Fondo da parte dei diversi soggetti indicati siano idonee a garantire il rispetto di tale limite di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala la necessità di indicare, al comma 4, l'anno a decorrere dal quale è autorizzata la spesa di un milione di euro annui da destinare al Fondo per la promozione del libro e della lettura.
  Per quanto riguarda l'articolo 10, che reca misure per il sostegno delle librerie indipendenti, osserva che la norma, introducendo agevolazioni fiscali, è suscettibile di determinare effetti negativi di gettito di cui andrebbe acquisita la relativa stima. Tali elementi appaiono necessari anche in considerazione del fatto che le agevolazioni previste dall'articolo in esame non sono concesse entro limiti massimi di spesa predeterminati.
  Inoltre, per quanto concerne il comma 2, ritiene che andrebbe chiarito se il beneficio interessi tutte le tipologie di soggetti locatori – in particolare se siano incluse anche le società di capitale – e se la riduzione forfetaria del reddito da locazione determini effetti, oltre che ai fini IRPEF e relative addizionali ed IRES, anche ai fini IRAP.
  In merito al profilo temporale, ritiene opportuno chiarire se con riferimento al primo anno di applicazione il beneficio spetti per i canoni di locazione maturati a decorrere dall'entrata in vigore delle norme in esame ovvero per l'intera annualità.
  Per quanto concerne il comma 3, ritiene che andrebbero chiarite le modalità di fruizione del credito d'imposta introdotto, anche sotto il profilo temporale, precisando se sia ammesso l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In tal caso infatti andrebbero precisate le modalità procedurali per il riconoscimento del beneficio ai fini della salvaguardia degli equilibri di cassa.
  In merito ai commi 5 e 6, riferiti alle librerie di qualità, considera opportuno precisare a quali misure, volte a favorire l'operatività di tali librerie, faccia riferimento il testo, al fine di verificarne la portata finanziaria.
  In merito all'articolo 11, sulla copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 11 del progetto di legge individua un onere complessivo di 7 milioni di euro per il 2016 e 65 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivante dall'attuazione del testo legislativo in esame. Non vengono peraltro precisate le voci di spesa che concorrono a determinare tale onere e le disposizioni cui le stesse sono specificamente imputabili. In proposito considera opportuno acquisire tali indicazioni anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto attiene alle risorse utilizzate a fini di copertura, come già segnalato, una rassegna aggiornata degli effetti finanziari delle cosiddette «spese fiscali» (tax expenditures) è contenuta negli allegati alla Nota integrativa riferita allo stato di previsione dell'entrata nel bilancio dello Stato 2016.

  Tanto premesso, evidenzia preliminarmente l'esigenza di acquisire una stima aggiornata degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e c).
  Inoltre, ritiene che andrebbe verificata l'idoneità dell'abrogazione disposta dalla lettera a) a fornire una copertura agli oneri del provvedimento, di carattere permanente, tenuto conto che l'agevolazione che si intende abrogare è riferita agli interessi relativi a mutui contratti e stipulati entro il 31 dicembre 1992.
  Per quanto concerne l'abrogazione prevista dalla lettera c), rileva inoltre che il testo dispone che l'agevolazione sia ridotta fino a determinare un risparmio di euro 56,5 milioni. Non viene peraltro precisata la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta sostitutiva che si intende operare né si rinvia in proposito ad un decreto che definisca le modalità attuative della disposizione anche al fine di consentire una verifica degli effetti finanziari stimati.
  Per quanto attiene infine alla norma di cui la lettera b), pur prendendo atto che negli allegati tecnici più recenti non risulta modificato l'effetto a regime imputabile all'agevolazione su cui si intende intervenire, evidenzia la necessità di un chiarimento. Infatti la norma oggetto di abrogazione dispone l'applicazione di un'imposta sostitutiva in luogo del regime ordinario di tassazione. La stima dei relativi effetti di gettito indicata (1,5 milioni di euro annui) sembrerebbe imputabile alla differenza tra le maggiori entrate in termini di imposta sostitutiva e le minori entrate in termini di imposte ordinarie non versate. Tenuto conto che le scadenze dei pagamenti delle imposte sostitutive sono diverse da quelle delle imposte ordinarie, l'abrogazione in esame appare suscettibile di dar luogo a una modificazione temporale dei flussi di entrata, con parziale disallineamento negli anni iniziali. Su tale disallineamento temporale di cassa considera opportuno acquisire la valutazione del Governo ai fini di una verifica dell'effettivo recupero di gettito imputabile a tale modalità di copertura.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma determina in 7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 65 milioni di euro a decorrere dal 2017 l'onere derivante dall'attuazione della presente legge e stabilisce che alla copertura di tali oneri si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione o dalla riduzione delle esenzioni e agevolazioni fiscali indicate al comma 2 dell'articolo in esame.
  In proposito segnala innanzitutto la necessità di riformulare più correttamente la disposizione, distinguendo gli oneri relativi a disposizioni che comportano previsioni di spesa («valutati in»), come quella di cui all'articolo 10, dagli oneri relativi a disposizioni che prevedono autorizzazioni di spesa («pari a»), cioè quelle di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 4.
  Segnala poi la necessità di indicare, al comma 1, che l'onere di 65 milioni di euro a decorrere dal 2017 ha cadenza annuale.
  Rileva infine che andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'espressione «mediante i risparmi» con la seguente: «mediante utilizzo delle maggiori entrate».
  Sui punti sopra esposti ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

7 commenti:

  1. (Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).
      La Commissione prosegue l'esame del testo unificato del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

      Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che il tenore delle disposizioni recate da diversi articoli del provvedimento in esame inducono il Ministero dell'economia e delle finanze a richiedere all'amministrazione competente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo, al fine di pervenire ad una puntuale quantificazione degli oneri, peraltro non irrilevanti, nonché ad una verifica della idoneità della copertura finanziaria individuata, che prevede l'abrogazione e la riduzione di talune esenzioni ed agevolazioni fiscali.

      Susanna CENNI (PD), relatrice, concorda circa l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento, anche alla luce delle diverse criticità comunque emerse, con riferimento ai profili di carattere finanziario, nel corso della precedente seduta.

      La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

      Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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  2. Mercoledì 25 maggio 2016
    (Seguito dell'esame e rinvio).

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

      Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 12 maggio scorso, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

      La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

      Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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  3. Mercoledì 8 giugno 2016
    Comm. Bilancio, tesoro e programmazione (V)

      La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2016.

      Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

      La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica non è stata ancora completata.

      Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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  4. Mercoledì 22 giugno 2016
    Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

    La seduta comincia alle 14.50.

    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2016.

    Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

    La sottosegretaria Paola DE MICHELI, comunicando che non sono ancora pervenuti i chiarimenti richiesti al Dicastero competente, chiede un ulteriore rinvio per la presentazione della relazione tecnica.

    Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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  5. Bilancio, tesoro e programmazione (V)
    Mercoledì 29 giugno 2016
    (Seguito dell'esame e rinvio).
      
    La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2016.
      Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 12 maggio 2016, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.
      La sottosegretaria Paola DE MICHELI, evidenziando il notevole interesse dal Governo per il provvedimento in esame, segnala che è in corso di svolgimento un supplemento di indagine in ordine ai profili finanziari dello stesso. Si riserva pertanto di presentare in altra seduta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.
      Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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  6. Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
    Testo unificato C. 1504 e abb.
    Mercoledì 25 gennaio 2017
    (Parere alla VII Commissione).
    (Seguito dell’esame e rinvio).

    La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2016. Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 12 maggio 2016 la Commissione bilancio ha deliberato la richiesta di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.
    La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che sul provvedimento in esame sono sinora pervenuti taluni elementi di informazione da parte dell’amministrazione competente, tali tuttavia da non consentire di effettuare una compiuta valutazione circa il reale impatto finanziario delle disposizioni in esame. Tanto premesso, avverte che sarà sua cura sollecitare all’amministrazione competente la predisposizione, in tempi brevi, di una relazione tecnica contenente i necessari
    elementi di dettaglio, conformemente alla deliberazione assunta dalla Commissione bilancio nella citata seduta.
    Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

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  7. Seduta del 9 Febbraio 2017

    https://conbs.blogspot.it/2017/02/proposta-di-legge-per-la-diffusione-del.html

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