Guida al pensionamento anticipato per motivi di salute


di  Maria Teresa De Nardis

Nel pubblico impiego, dopo la cancellazione della “causa di servizio”, esistono solo due trattamenti di inabilità oppure inidoneità, le cui differenze sostanziali  riguardano i requisiti di accesso e le modalità di calcolo ai fini pensionistici. In caso di riconoscimento dello stato di inidoneità assoluta  oppure di inabilità, il dipendente pubblico viene "dispensato" dal servizio.
Le condizioni  riconoscibili ai fini della dispensa sono le seguenti:
. inidoneità permanente assoluta (DPR 171/2011)
. inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (Legge 335/95).
(La differenza sostanziale fra i due tipi di dispensa sta nel fatto che con la "335" si riscuote una pensione maggiorata, come verrà indicato di seguito).


- Inidoneità permanente assoluta (DPR 171/2011)

Per ottenerla occorrono i seguenti requisiti:
. riconoscimento medico legale da parte della competente Commissione
. almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni)
. risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio a causa di inidoneità.
Per i dipendenti dello Stato l'Organismo competente per l'accertamento sanitario è la commissione medica di verifica (CMV).

Procedimento:
La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente, presentando domanda  per via gerarchica- con allegato certificato del medico di base in carta semplice-  che dalla scuola di servizio dell'interessato.
- La scuola chiede il parere sanitario inviando la domanda alla competente Commissione medica (CMV) 
- La CMV convoca il dipendente ed emette il verbale relativo all'esito della visita
- La scuola, ricevuto il verbale che riconosce l'inidoneità permanente assoluta, dispone immediatamente la dispensa dal servizio.
- Il lavoratore presenta domanda di pensione all’USP, tramite la segreteria della propria scuola.

Calcolo della pensione
I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria.
La consistenza mensile della pensione sarà proporzionale all'anzianità posseduta al momento della cessazione (Ruolo, preruolo, eventuali periodi privati ricongiunti e altri periodi riscattati); i ratei iniziano a decorrere dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Lavoratori con invalidità superiore al 74%
A decorrere dall'anno 2001 (*) i lavoratori invalidi civili, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, i sordomuti e gli invalidi per causa di servizio (con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime quattro categorie) hanno diritto ad una maggiorazione contributiva - ai fini del diritto e della misura della pensione - di due mesi per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di cinque anni. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale.
La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente per periodi di attività lavorativa svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario (cioè per il lavoro svolto dopo aver ottenuto l'invalidità superiore al 74%).
Il limite massimo dei cinque anni è riconosciuto entro l'anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema di calcolo retributivo.
Il beneficio viene attribuito dietro presentazione di specifica richiesta da parte dell'interessato, corredata dall'apposita documentazione:
- gli invalidi civili e i sordomuti devono presentare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l'accertamento delle invalidità
- gli invalidi  per causa di servizio devono presentare copia del provvedimento amministrativo dal quale risulti che le lesioni e le infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie elencate nel DPR n.834 del 1981.

NB (1) . La scuola può avviare la procedura in qualsiasi momento nei seguenti casi:
 a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nel contratto collettivo:
 b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità assoluta o relativa al servizio;
 c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica assoluta o relativa al servizio.
Tuttavia in questo caso le Commissioni, prima di dare l’inidoneità permanente assoluta (che prevede la dispensa), interpellano il docente malato e se questi non è d’accordo si limitano alla inidoneità temporanea o relativa (con utilizzazione in altri compiti).

NB (2) . Il certificato medico può essere allegato alla domanda in busta chiusa per tutelare la propria privacy. E' interesse del docente presentare in sede di visita tutta la documentazione medica (certificati, cartelle cliniche, persino scontrini di medicinali) ed anche il riassunto delle proprie assenze negli ultimi 3 anni (se sono state molte) rilasciato dalla Segreteria della scuola di servizio. L'inidoneità è cosa diversa dall'invalidità e dall'handicap, tuttavia se si è già in possesso di verbali attestanti l'invalidità civile o l'handicap certificato secondo la L.104/92, è bene esibirli. Per questo motivo si consiglia a chi vuole intraprendere questa strada, di conservare scrupolosamente tutta la documentazione, di cui bisogna fare le fotocopie da lasciare alla Commissione.

[Aggiornamento Novembre 2018: La CMV di Milano con la Informativa n. 170 ha specificato quali documenti bisogna allegare alla richiesta di visita. E' bene attenersi a tale elenco anche se si è in altra regione]

Alla visita è consigliabile farsi accompagnare dal medico di fiducia, che avrà diritto di parola, o, in sua mancanza, da un parente o conoscente, che però potrà solo assistere. Non tutte le commissioni fanno entrare il familiare ma è sempre un conforto essere accompagnati.
Generalmente la Commissione non dà una risposta immediata; questa arriverà di solito dopo 2-3 settimane e a volte anche di più.



- Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa  (Legge 335/95)

Dall'1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all'INPS .

Per ottenere la pensione per cessazione dal servizio dovuta a inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:
. riconoscimento medico legale redatto da parte dalla competente Commissione, dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa per causa di salute
. anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità
. risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, che determini uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Organismo competente per l'accertamento sanitario per il personale della scuola è sempre la commissione medica di verifica (CMV).

Procedimento
La domanda, con allegato un certificato medico prestampato attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio, cioè, per il personale docente, la propria scuola/ufficio di servizio.
.  Ricevuta la domanda, la scuola dispone l'accertamento sanitario presso la Commissione medica di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare. (Per quanto riguarda la visita, si veda anche il NB (2) scritto più sopra.)
. Ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa,  l'USP provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell'INPS (ex INPDAP) provvede alla liquidazione della pensione.
La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.  (Infatti la domanda può essere anche presentata successivamente alla dispensa dal servizio per infermità, ma entro due anni dalla cessazione).
Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.

Calcolo:
La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l'aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell'anzianità contributiva del dipendente:
. per i lavoratori con almeno 18 anni di servizio al 31.12.95 l'anzianità contributiva maturata dal lavoratore viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile
. per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge alla cifra individuale maturata una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.
In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della  pensione di inabilità non può essere superiore all'80% della base pensionabile spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Nel sistema retributivo è prevista l'integrazione al trattamento minimo.
Non è applicabile la maggiorazione per l'invalidità superiore al 74%


Docenti già utilizzati in altri compiti
Chi a suo tempo ha già optato per l'utilizzazione in altri compiti attualmente può andare in pensione solo passando una nuova visita collegiale. E’ possibile presentare domanda sia per inidoneità  che per inabilità, con le procedure già viste.


- Incompatibilità:
Entrambi i tipi di pensione sono incompatibili con l'attività da lavoro dipendente, con l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e con l'iscrizione agli albi professionali.


- Indennità sostitutiva del mancato preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
In caso di risoluzione del contratto di lavoro per Inidoneità permanente assoluta (DPR 171/2011) è prevista la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso da corrispondere in base all'anzianità maturata alla data di cessazione del rapporto d’impiego (da 2 a 4 mesi a seconda dell'anzianità).


- Ricorsi
Avverso il verbale della CMV è possibile fare ricorso in via amministrativa alla Commissione medica di seconda istanza (con sede a Roma).


- Revisione della patente di guida
E' bene sapere che quando si ottiene l’inidoneità o l’inabilità, la CMV ne invia comunicazione al Ministero dei Trasporti che invita l'interessato a sottoporsi a visita per l'accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico e al TAR.


Per il calcolo e altre informazioni si veda anche "Le pensioni della scuola"




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